In questa pagina pubblichiamo i testi e le risposte alle domande più frequenti. L'obiettivo è quello di dare una risposta alle vostre curiosità ricorrenti e farvi risparmiare tempo.-
Quale è la normativa di riferimento per la installazione di impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche? Dal 1 Febbraio 2007 la normativa di riferimento è la CEI
EN 62305-1/4, tradotta in Italia con la CEI 81-10/1-4. La Norma è composta
dalle seguenti quattro parti: - CEI EN
62305-1 "Protezione contro i fulmini. Principi generali". - CEI EN
62305-2 "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio". - CEI EN
62305- 3 "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone". - CEI EN
62305-4 "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici
nelle strutture". - In
cosa consiste un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche? Un impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche è composto da : - un impianto di
protezione esterno (isolato o non isolato) - un impianto di
protezione interno L'impianto esterno ha lo
scopo di: a) intercettare i
fulmini diretti sulla struttura (con un sistema di captatori) L'impianto interno ha lo
scopo di prevenire le scariche pericolose nella struttura utilizzando
connessioni equipotenziali o distanze di sicurezza (e quindi isolamento
elettrico) tra i componenti dell' LPS esterno ed altri elementi metallici
interni alla struttura. La progettazione delle
misure di protezione contro i fulmini viene eseguita in conformità alle norme: - 62305/3 (CEI
81-10/3) relativamente al danno materiale e pericolo -
Quando è obbligatorio installare un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche? Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08) deve
effettuare la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche in
accordo con la Norma CEI EN 62305-2. Nel caso in cui il valore del rischio sia
superiore al valore tollerato dalla Norma, il datore di lavoro è obbligato a
installare opportune misure di
protezione idonee ad abbassare il valore del rischio al di sotto del valore
tollerato.
- Per
un fabbricato già dotato di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
è obbligatorio eseguire la valutazione del rischio? Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08) deve
effettuare la valutazione del rischio dovuto al fulmine in accordo con la Norma
CEI EN 62305-2 indipendentemente dalla presenza o meno di misure di protezioni
esistenti. Nel caso in cui il valore del rischio, calcolato con le misure di
protezioni presenti, sia superiore al
valore tollerato dalla Norma, il datore di lavoro è obbligato a installare ulteriori misure di protezione idonee ad
abbassare il valore del rischio al di sotto del valore tollerato. - Un
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche progettato e realizzato con
la vecchia normativa CEI 81-1 è conforme alla nuova Norma 62305? Dal 1 Febbraio 2007 la normativa CEI 81-1 è stata
sostituita con la CEI EN 62305/1-4. Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08)
deve: -
Effettuare la valutazione del rischio dovuto al fulmine in accordo con la Norma
CEI EN 62305-2. -
Verificare la rispondenza dell'impianto esistente alla Norma CEI EN 62305/3-4. - In
caso di valutazione del rischio realizzata con la vecchia norma CEI 81-4 è
obbligatorio eseguire nuovamente la valutazione con la norma CEI EN 62305-2? Dal 1 Febbraio 2007 la normativa CEI 81-4 è stata
sostituita con la CEI EN 62305-2. Il datore di lavoro in possesso della
valutazione del rischio elaborata con la CEI 81-4 deve effettuare nuovamente la
valutazione del rischio con la norma in vigore. - In
caso di valutazione del rischio realizzata con la prima edizione della norma
CEI EN 62305-2 è obbligatorio eseguire nuovamente la valutazione con la seconda
edizione? La prima versione della Norma CEI EN 62305 è del 2006.
Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda edizione. Essendo una norma che valuta
un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche
atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come
richiesto anche dal dlgs 81/08 (sicurezza sul lavoro). - Nel
caso in cui la valutazione del rischio indichi un valore di rischio inferiore al
valore tollerato, è possibile installare comunque ulteriori misure di
protezione? Certamente: la valutazione del rischio serve ad
individuare quali sono le misure di protezione minime per non superare il
valore di rischio tollerato. Nulla vieta di abbassare ulteriormente il valore
di rischio con misure di protezione aggiuntive. -
Che differenza c'è tra Valutazione del rischio, progetto, manutenzione
periodica e verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche? La valutazione del rischio è effettuata da professionisti
abilitati ed indica quali e se sono obbligatorie misure di protezione secondo
la Norma CEI EN 62305-2. Il progetto è effettuato da professionisti abilitati e serve
a dimensionare le misure di protezione (impianto di protezione) secondo la
Norma CEI EN 62305-3/4. La manutenzione periodica viene effettuata da imprese installatrici ed è
effettuata regolarmente al fine di evitare deterioramenti ed assicurare che l'impianto
continui a soddisfare i requisiti per i quali era stato originariamente
progettato. Le verifiche sono eseguite da ispettori pubblici (ASL,
ARPA) o privati (Organismi abilitati DPR 462/01). Durante la verifica vengono
richiesti la valutazione del rischio, i documenti di progetto ed i rapporti di
manutenzione periodica. - La
manutenzione periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
è obbligatoria? Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
(D.lgs. 81/2008 e successive modifiche D.lgs 106/2009) indica tra gli obblighi
del datore di lavoro che questi provveda affinchè (art. 64 comma 1 lettera e) "gli
impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento". Per il mancato adempimento la stessa
legge (art. 68 comma 1 lettera b) prevede sanzioni penali da due a quattro mesi
di arresto e l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro. La manutenzione va eseguita secondo la Norma CEI
EN 62305/3-E.7.3. - La
verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è
obbligatoria? Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha
l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. - Nel caso in cui la valutazione del rischio
indichi che non sia obbligatoria alcuna misura di protezione ma sia comunque
già esistente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, la
manutenzione periodica e le verifiche sono obbligatorie? La valutazione del rischio serve ad individuare quali
sono le misure di protezione minime per non superare il valore di rischio
tollerato. Nulla vieta di abbassare ulteriormente il valore di rischio con
misure di protezione aggiuntive che andranno dimensionate in accordo con la CEI
EN 62305/3-4. Gli impianti installati saranno soggetti alla manutenzione
ordinaria ed alle verifiche periodiche. -
Chi può eseguire la manutenzione periodica dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche? La manutenzione degli impianti previste dal DPR
462/01 può essere effettuata da imprese installatrici. Non possono
eseguire la manutenzione gli Organismi abilitati dal DPR 462/01. -
Chi può eseguire le verifiche dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche? Le verifiche degli impianti previste dal DPR
462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal
Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono
valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese
installatrici. -
Chi può eseguire la valutazione del rischio
dovuta al fulmine secondo la Norma 62305-2? La valutazione del rischio dovuto al fulmine può essere
effettuata da professionisti abilitati. Non possono effettuare la valutazione
del rischio gli Organismi abilitati dal DPR 462/01. -
Quale documentazione deve rilasciare l'installatore di un impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche? L'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità
dell'impianto (D.M. 37/08 - ex legge 46/90) - Nel
caso in cui non sia in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche, posso incaricare un professionista
di eseguire una dichiarazione di rispondenza? La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal
Decreto 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione
di conformità rilasciata dall’installatore ai
sensi della Legge 46/90 e può essere
prodotta in mancanza della stessa, per
impianti installati fino al 28/03/2008. -
Quanto costa realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche? Il costo di realizzazione di un parafulmine va definito
di volta in volta, in quanto dipende da numerosi parametri, quali: |
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OS30 Classifica III |
“La folgore segue disarmata la via che
l'uomo ad essa impone” (ING. B. DALLE MOLLE - 1880) |
ASSOCIATO
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