La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal Decreto 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28/03/2008. La “dichiarazione di rispondenza “può essere rilasciata solo: - per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione; - per impianti sopra i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. (Art. 7 comma 6 DM 37/08)
La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione presente. Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, questa può essere utilizzata previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza. |
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norme vigenti.
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“La folgore segue disarmata la via che
l'uomo ad essa impone” (ING. B. DALLE MOLLE - 1880) |
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