La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio dovuta al fulmine è obbligatoria in quanto:Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305;la prima versione è del 2006.
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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
DELLA RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE L'art. 17 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”. L'art. 84 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che “il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”. La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”. Le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali" (art. 29, comma 3). Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro e non l'impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l'analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.
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Per verificare se è obbligatorio installare misure di
protezione o per verificare la rispondenza degli impianti antifulmini esistenti
alla nuova Norma CEI 81-10 è necessario eseguire la preliminare “valutazione
del rischio dovuto al fulmine”.
La nostra Azienda, da sempre leader nel campo degli impianti antifulmine, è a disposizione per presentare un preventivo per la redazione della relazione del rischio di fulminazione firmata da nostri tecnici abilitati. |
Sorgenti di dannoSono identificate le seguenti sorgenti di danno in base al punto di impatto del fulmine:
S1: fulmine sulla struttura Tipi di dannoNella determinazione del rischio sono individuati i seguenti tipi di danno:
D1: danno ad esseri viventi Tipi di perditaIl tipo di perdita dipende dalle caratteristiche dell’oggetto e dal suo contenuto. I tipi di perdita sono: La correlazione tra questi parametri è riportata nella tabella seguente. RischioIl rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura o in un servizio deve essere valutato il relativo rischio. Base per la valutazione del rischioIl rischio R per un danno da fulminazione diretta può essere calcolato secondo la relazione: R = N x P x L dove Il compito della valutazione del rischio è quello di determinare i valori dei 3 parametri N, P e L per tutte le componenti di rischio rilevanti. Componenti di rischioLe componenti di rischio da considerare sono:
Composizione del rischio Le
componenti di rischio da considerare per ciascun tipo di perdita sono: R1 = RA + RB +
RC1) + RM1) +
RU + RV + RW1)
+ RZ1) R2 = RB + RC + RM
+ RV + RW + RZ R3 = RB + RV R4 = RA2)
+ RB + RC + RM + RU2)
+ RV + RW + RZ 1) Solo nel caso di strutture con
rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti
interni provocano immediato pericolo per la vita umana. 2) Solo nel caso di strutture ad uso agricolo in cui si può verificare la perdita di animali.
Rischio tollerabile RT
Se, per ogni tipo di rischio, il valore del rischio calcolato è superiore a quello tollerato, sarà obbligatorio installare adeguate misure di protezione tali da abbassare il valore del rischio calcolato al di sotto del rischio tollerato.
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OS30 Classifica III |
“La folgore segue disarmata la via che
l'uomo ad essa impone” (ING. B. DALLE MOLLE - 1880) |
ASSOCIATO
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