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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE

PANORAMA LEGISLATIVO

La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio dovuta al fulmine è obbligatoria in quanto:

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305;

la prima versione è del 2006.
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal  Decreto 81/08 (Sicurezza sul Lavoro).

Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all'aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
DELLA RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE

L'art. 17 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare  “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”.

L'art. 84 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che “il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.

La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”.

Le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma:

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei  rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali" (art. 29, comma 3).

Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro e non l'impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l'analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.


Per verificare se è obbligatorio installare misure di protezione o per verificare la rispondenza degli impianti antifulmini esistenti alla nuova Norma CEI 81-10 è necessario eseguire la preliminare “valutazione del rischio dovuto al fulmine”.

La nostra Azienda, da sempre leader nel campo degli impianti antifulmine, è a disposizione per presentare un preventivo per la redazione della relazione del rischio di fulminazione firmata da nostri tecnici abilitati.

Scarica la brochure in pdf

Contattaci per un preventivo

GENERALITA' E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI EN 62305/2


Sorgenti di danno

Sono  identificate  le  seguenti  sorgenti  di  danno  in  base  al  punto  di  impatto  del fulmine:

S1: fulmine sulla struttura
S2: fulmine in prossimità della struttura
S3: fulmine su un servizio
S4 fulmine in prossimità di un servizio 

Tipi di danno

Nella determinazione del rischio sono individuati i seguenti tipi di danno:

D1: danno ad esseri viventi
D2: danno materiale
D3: guasto di impianti elettrici ed elettronici
Il danno ad una struttura può essere limitato ad una parte della struttura o estendersi all’intera struttura.

Tipi di perdita

Il tipo di perdita dipende dalle caratteristiche dell’oggetto e dal suo contenuto.

I tipi di perdita sono:
L1: perdita di vite umane
L2: perdita di servizio pubblico
L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile
L4: perdita economica

La correlazione tra questi parametri è riportata nella tabella seguente.

Correlazione danno perdita

Rischio

Il  rischio  R  è la  misura della probabile  perdita  media  annua.  Per ciascun tipo di perdita  che  può verificarsi  in  una  struttura  o in  un  servizio  deve  essere  valutato  il relativo rischio.

Base per la valutazione del rischio

Il rischio R per un danno da fulminazione diretta può essere calcolato secondo la relazione:

R = N x P x L

dove
N è il numero di eventi pericolosi
P è la probabilità di danno alla struttura
L è la perdita conseguente

Il  compito  della  valutazione  del  rischio  è  quello  di  determinare  i  valori  dei  3 parametri N, P e L per tutte le componenti di rischio rilevanti.

Componenti di rischio

Le componenti di rischio da considerare sono:


dovute alla fulminazione diretta della struttura (S1)

RA

componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto e di passo all’interno della struttura e all’esterno in zone fino a 3 m attorno alle calate

RB

componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all’interno della struttura che innescano incendio ed espolsione.

RC

componente relativa al guasto di impianti causato da effetti elettromagnetici della corrente di fulmine


dovute alla fulminazione in prossimità della struttura (S2)

RM

componente relativa al guasto di impianti causato da effetti elettromagnetici della corrente di fulmine


dovute alla fulminazione diretta di un servizio connesso alla struttura (S3)

RU

componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuta tensioni di contatto all’interno della struttura dovute alla corrente di fulmine iniettata nella linea entrante nella struttura

RV

componente relativa ai danni materiali dovuti al corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio entrante

RW

componente relativa al guasto di impianti causato da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse sulla struttura


dovute alla fulminazione in prossimità di un servizio connesso alla struttura (S4)

RZ

componente relativa al guasto di impianti causato da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse sulla struttura


Composizione del rischio

Le componenti di rischio da considerare per ciascun tipo di perdita sono:

R1 = RA + RB + RC1) + RM1) + RU + RV + RW1) + RZ1)

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ

R3 = RB + RV

R4 = RA2) + RB + RC + RM + RU2) + RV + RW + RZ

1) Solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana.

2) Solo nel caso di strutture ad uso agricolo in cui si può verificare la perdita di animali.



Rischio tollerabile RT


La norma  indica i seguenti valori di rischio tollerabile:

Tipo di perdita

RT (anni -1)

Perdita di vite umane o danni permanenti

10-5

Perdita di pubblico servizio

10-3

Perdita di patrimonio culturale insostituibile

10-3


Se, per ogni tipo di rischio, il valore del rischio calcolato è superiore a quello tollerato, sarà obbligatorio installare adeguate misure di protezione tali da abbassare il valore del rischio calcolato al di sotto del rischio tollerato.




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OS30 Classifica III

“La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone”

(ING. B. DALLE MOLLE - 1880)

 

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